Art. 2.

      1. Le competenze e le risorse attribuite alle comunità montane ai sensi della legislazione nazionale e regionale sono trasferite alla provincia e ai comuni dell'area interessata a decorrere dal 1o gennaio 2008.
      2. La provincia e i comuni di cui al comma 1 succedono nei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari della comunità montana.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i criteri di riparto delle competenze e delle risorse tra i comuni e la provincia interessata, prevedendo comunque che ai comuni sia assegnata una quota di risorse e di funzioni non inferiore al 40 per cento e non superiore al 70 per cento del totale.
      4. I comuni possono stipulare tra loro intese per la promozione e lo sviluppo del territorio, previo parere obbligatorio ma non vincolante della provincia. La provincia ha il compito di stimolare, coordinare e controllare l'attività dei comuni.
      5. Il personale delle comunità montane è trasferito alla provincia e ai comuni territorialmente competenti, fatta salva la possibilità di opzioni secondo le ordinarie procedure di mobilità. I criteri per la distribuzione del personale tra la provincia e i comuni sono stabiliti dalla regione

 

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o dalla provincia autonoma nel rispetto della normativa statale vigente in materia.